Albo 1939 Avvocati e Procuratori - Circoscrizione di Ravenna

Albo 1939 Avvocati e Procuratori - Circoscrizione di Ravenna

Il documento qui allegato, per gentilissima concessione dell’Archivio Storico del Comune di Lugo ed in particolare della Direttrice Dott.ssa Francesca Del Giacco, offre una preziosissima e diretta testimonianza della storia dell’avvocatura durante il fascismo

Si tratta dell’Albo del 1939 degli Avvocati, Procuratori Legali, Praticanti abilitati al patrocinio e dei Soci del Sindacato, per la Circoscrizione del Regio Tribunale di Ravenna.

In primis, le parole del duce riportate nella seconda e terza pagina rendono al meglio l’idea che il regime stesso aveva del ruolo dell’avvocato e più in generale dell’avvocatura: non una garanzia difensiva per l’accusato, bensì uno strumento in mano al potere. Un breve passaggio potrà rendere al meglio l’idea:

“Voi rendete un servigio, di una importanza incalcolabile, a quelle che sono la solidità e la forza del Regime”.

La figura dell’avvocato quindi non più (o non ancora) indipendente nelle sue funzioni di garanzia difensiva, ma un mezzo per rafforzare la dittatura. Non deve quindi stupire se nel corso del ventennio gli avvocati fossero guardati con sospetto e spesso sorvegliati in aula dal proprio sindacato di appartenenza, pronto ad individuare e punire comportamenti contrari alla dottrina fascista.

Lo stesso sindacato della categoria forense, ossia il Sindacato Fascista Avvocati e Procuratori, era cosa ben diversa dall’attuale forma sindacale finalizzata alla tutela dei diritti di una certa categoria professionale.

Con la Legge n.747 del 6 maggio 1926 i Sindacati fascisti diventano l’unica istituzione forense riconosciuta, prendendo il posto dei Consigli dell’Ordine.

L’art. 3 così recitava:

“Soltanto alle associazioni sindacali di avvocati e procuratori legalmente riconosciute, ai termini dell’art. 2 della legge 3 aprile 1926, n. 563, spetta la facoltà di adempiere ai compiti di tutela degli interessi della classe forense e specialmente di assistenza, istruzione ed educazione previsti dalla legge. Ad esse soltanto spetta la facoltà di designare rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri Enti pubblici, quando tale designazione sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

Solo le associazioni sindacali di avvocati e procuratori, legalmente riconosciute, possono raggrupparsi in unioni o federazioni od aderire ad unioni, federazioni e confederazioni di associazioni similari”.

Ed infatti a pagina quattro si potrà scorgere un dettaglio non indifferente. Non è indicato l’elenco dei membri Consiglio dell’Ordine di Ravenna, ma il Direttorio del Sindacato fascista.

Va da sé che per poter esercitare la professione era necessaria anche l’iscrizione al Sindacato, oltre a non aver mai svolto “pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione”. Questo ultimo elemento, per così dire “ostativo” all’esercizio della professione forense, era, come facilmente comprensibile, totalmente rimesso alla più ampia e libera discrezione del Sindacato, il quale poteva arbitrariamente decidere chi aveva i requisiti per potersi iscrivere all’albo ovvero continuare ad esercitare.

Avv. Andrea Valentinotti