Alfonso de Liguori

Alfonso de Liguori

Secondo molti, la prima raccolta di regole (scritte) che un avvocato deve seguire, va attribuita ad Alfonso Maria de’ Liguori (Napoli, 27 settembre 1696 – Nocera dei Pagani, 1 agosto 1787), o come egli definì, la Dichiarazione dei doveri dell’avvocato:

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  1. – Non bisogna accettare mai cause ingiuste, perché sono perniciose per la coscìenza e pel decoro.
  2. – Non bisogna difendere una causa con mezzi illeciti e ingiusti.
  3. – Non si deve aggravare il cliente di spese indoverose, altrimenti resta all’avvocato l’obbligo della restituzione.
  4. – Le cause dei clienti si devono trattare con quell’lmpegno con cui si trattano le cause proprie.
  5. – E’ necessario lo studio dei processi per dedurne gli argomenti validi alla difesa della causa.
  6. – La dilazione e la trascuratezza negli avvocati spesso dannifica i clienti, e si devono rifare i danni, altrimenti si pecca contro la giustizia.
  7. – L’avvocato deve implorare da Dio l’aiuto nella difesa, perché Iddio è il primo protettore della giustizia.
  8. – Non é lodevole un avvocato che accetta molte cause superiori a’ suoi talenti, alle sue forze, e al tempo, che spesso gli mancherà per prepararsi alla difesa.
  9. – La giustizia e l’onestà non devono mai separarsi dagli avvocati cattolici, anzi si devono sempre custodire come la pupilla degli occhi.
  10. -. Un avvocato che perde una causa per sua negligenza, si carica dell’obbligazione di rifar tutti i danni al suo cliente.
  11. – Nel difender le cause bisogna essere veridico, sincero, rispettoso e ragionato.
  12. – I requisiti di un avvocato sono la scienza, la diligenza, la verità, la fedeltà e la giustizia.

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Ciò che emerge è la straordinaria attualità di alcune di queste regole.

Si pensi alla quinta, affiancandola all’attuale dispositivo dell’art 12 dell’attuale Codice Deontologico Forense: “L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale”.

Oppure si prenda l’ottava regola, e la si confronti con l’attuale art. 14 stesso Codice: “L’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza”.

 

Ma chi era costui?

Egli ottenne all’età di sedici anni il dottorato in Utroque jure presso l’Università di Napoli, e dopo due anni di apprendistato, intraprese la carriera di avvocato.

Di lui Antonio Maria Tannoia scrisse “Benchè giovinetto, si vide Alfonso Liguori, con ammirazione comune salire nei Tribunali di Napoli ed assistere, ansioso di approfittarsi, alle tante decisioni di quelle Ruote così rispettabili”. Veniva anche scritto che a questi furono affidate in poco tempo le cause più delicate di tutta Napoli.

Lasciò la professione nel 1723 all’età di ventisette anni, a seguito di una ingiusta sentenza nella causa riguardante il feudo di Amatrice conteso dal Duca Orsini e dal Granduca di Toscana. Decise quindi di prendere i voti e fu ordinato Sacerdote tre anni dopo, e nel 1762 Vescovo (fu poi canonizzato il 26 maggio 1839, ed oggi è il Patrono degli avvocati).

Presso il Palazzo di Giustizia di Palermo possiamo trovare un suo busto di bronzo, presente del 1998.

 

Avv. Andrea Valentinotti